Art. 39.
(Recesso o perdita delle capacità professionali del socio).

      1. L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.
      2. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione

 

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di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 33, comma 4. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
      3. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
      4. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tale fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tale caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.
      5. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 57 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società è posta in liquidazione.
      6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
 

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      7. Coi medesimi criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 è liquidata la partecipazione del socio che abbia perduto la capacità professionale.
      8. La sospensione temporanea dall'albo non comporta la liquidazione della quota.